Art. 12

Art. 12

In vigore dal 18 set 1987
Quando le merci assoggettate ad un controllo di utilizzazione e/o di destinazione non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario, esse devono fare oggetto, oltre che del documento relativo alla procedura utilizzata, della compilazione di un esemplare di controllo T 5. Quest'ultimo è rilasciato ed utilizzato nelle condizioni previste dall'.
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