Art. 10
In vigore dal 18 set 1987
1. L'esemplare di controllo T 5 e, eventualmente, le liste T 5 bis o le distinte di carico T 5 sono redatti dall'interessato in un originale e in almeno una copia. La firma non può essere ottenuta a decalco.
2. L'esemplare di controllo T 5 e, eventualmente, le distinte T 5 bis o le distinte di carico T 5 devono comportare, per quanto riguarda la designazione delle merci e le menzioni speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla misura comunitaria comportante il controllo.
3. Quando le merci non sono vincolate ad una procedura di transito comunitario l'esemplare di controllo T 5 deve recare un riferimento al documento relativo alla procedura utilizzata.
4. Il documento di transito comunitario o il documento relativo alla procedura utilizzata deve recare un riferimento all'esemplare o agli esemplari di controllo T 5 rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2823:oj#art-10