Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 set 1987
1. Quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T 5. Per esemplare di controllo T 5 si intende un esemplare compilato su un formulario T 5, eventualmente completato da uno o più formulari T 5 bis, secondo le condizioni di cui all', o da una o più distinte di carico T 5 secondo le condizioni di cui agli . 2. Chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T 5, a norma del paragrafo 1, è tenuto a destinare le merci designate in tal documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.
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