Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 set 1987
1. La distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1987/1988. 2. Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2544/87 è pari a: a) per i produttori di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2544/87: - 13 hl/ha per la parte francese della zona viticola B e le zone viticole C I, C II e C III; tuttavia, per i produttori la cui azienda è situata nella parte spagnola delle zone viticole C, il quantitativo totale dei vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola che può essere distillato non può superare in nessun caso il 26 % della loro produzione di vino da tavola; - 6 hl/ha per la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B; b) per i produttori, le cooperative o le associazioni di produttori di cui all', paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2544/87: - il 26 % della loro produzione per la parte greca della zona viticola C III, - il 20 % della loro produzione per la parte spagnola delle zone viticole C, - il 13 % della loro produziuone per le altre zone viticole; c) per le cooperative o le associazioni di produttori di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2544/87: - 13 hl/ha per la parte francese della zona viticola B e le zone viticole C I, C II e C III; tuttavia, per le cooperative o le associazioni situate nella parte spagnola delle zone viticole la quantità totale di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola che può essere distillata non può superare in nessun caso il 26 % della produzione di vino da tavola dei loro aderenti; - 6 hl/ha per la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B; d) per le cooperative o le associazioni di produttori di cui all', paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2544/87: - il 26 % della produzione in questione per la parte greca della zona viticola C III, - il 20 % della produzione in questione per la parte spagnola delle zone viticole C I, C II, C III, - il 13 % della produzione in questione per le altre zone viticole.
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