Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 set 1987
1. Per la campagna 1987/1988 si applicano le misure complementari di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. 2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola dei tipi A I, A II, A III, R I e R II possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2710/87 - per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 10 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1986/1987, procedere alla distillazione; - per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 10 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1986/1987, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.
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