Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19. (3) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 200 del 13. 7. 1987, pag. 2. (5) GU N. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2. (6) GU n. L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 55.
Storico versioni

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