Art. 1
L'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/85 è modificato come segue:
In vigore dal 17 set 1987
1) nel primo comma, i termini « campagne 1985/1986 e 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 »;
2) nel terzo comma, il termine « 1987/1988 » è sostituito dal termine « 1988/1989 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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