Art. 2 · Nel regolamento (CEE) n. 727/87 è inserito il seguente articolo:

Art. 2

Nel regolamento (CEE) n. 727/87 è inserito il seguente articolo:

In vigore dal 14 set 1987
« Articolo 6 bis Le disposizioni di cui all', paragrafo 1 si applicano altresì in caso di vendita di latte scremato in polvere di ammasso pubblico per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare comunitario o per la realizzazione di programmi di aiuto alimentare decisi o riconosciuti dalle autorità nazionali. Tuttavia, in caso di acquisto di latte scremato in polvere destinato alle forniture specificate nel primo comma: a) non si applicano le disposizioni di cui all' relative alla data di immagazzinamento, all', paragrafo 2 relative al quantitativo minimo, agli , paragrafo 2 e 4, paragrafo 1 relative alle cauzioni, nonché all'articolo 9; b) in deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafo 3 l'acquirente paga all'organismo d'intervento il quantitativo corrispondente prima di ritirarlo; c) in deroga al disposto dell'articolo 7, il tasso di conversione applicabile corrisponde al tasso rappresentativo in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative all'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi. »
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