Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2262/87 è modificato come segue:
In vigore dal 14 set 1987
1) All'articolo 4, paragrafo 1 il testo della prima frase è sostituito dal seguente:
« 1. Nel quadro del presente regolamento il mantenimento della prenotazione, la costituzione della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il pagamento del prezzo di cui all', paragrafo 1 e, se del caso, il pagamento delle spese di magazzinaggio costituiscono esigenze principali la cui esecuzione è garantita dalla costituzione di una cauzione pari a 10 ECU/t. »
2) All'articolo 6, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
« 1. Nessuna restituzione è applicabile all'esportazione del burro o del butteroil oggetto del presente regolamento. Gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti di cui al presente regolamento sono quelli fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (1) previa applicazione del coefficiente 0,0287.
2. Prima del ritiro del burro, ma comunque entro un massimo di quindici giorni dalla data del contratto di messa a disposizione, l'intermediario costituisce presso l'organismo d'intervento, per ciascun quantitativo prelevato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76, una cauzione intesa a garantire l'esecuzione delle esigenze principali per quanto concerne il ritiro del burro e l'importazione del burro stesso o, se del caso, del butteroil nel paese di destinazione.
L'importo della cauzione è pari a 315 ECU per 100 chilogrammi.
In caso d'inosservanza del termine obbligatorio stabilito all'articolo 9 per il burro o all'articolo 7 bis, paragrafo 7, terzo trattino, per il butteroil, la cauzione corrispondente è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stato rispettato il termine in causa. »
3) All'articolo 7, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 bis, il burro di cui al paragrafo 1 può essere esportato soltanto nel suo imballaggio originale. »
4) È inserito il seguente articolo 7 bis:
« Articolo 7 bis
1. Il burro venduto in conformità del presente regolamento e destinato all'Egitto può essere esportato, totalmente o in parte, sotto forma di butteroil.
2. Qualora il governo del paese di destinazione chieda all'intermediario di consegnare il burro, in tutto o in parte, sotto forma di butteroil, la domanda di prenotazione del burro di cui all' deve inoltre contenere:
- l'indicazione del quantitativo di burro da trasformare in butteroil,
- l'indicazione dell'impresa o delle imprese trasformatrici registrate a tale scopo nello Stato membro nel cui territorio avverrà la trasformazione,
- la prova che il governo del paese di destinazione ha richiesto la trasformazione del burro.
3. La domanda deve essere corredata dell'impegno scritto delle imprese di trasformazione a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento.
4. Il burro deve essere consegnato alle imprese di trasformazione nel suo imballaggio originale, recante una delle seguenti diciture in caratteri chiaramente visibili e leggibili:
- Mantequilla destinada a la transformación en butteroil - Reglamento (CEE) no 2262/87
- Smoer bestemt til forarbejdning til koncentreret smoer - forordning (EOEF) nr. 2262/87
- Butter zur Verarbeitung zu Butterfett - Verordnung (EWG) Nr. 2262/87
- Voýtyro poy proorízetai na metapoiitheí se sympyknoméno voýtyro - kanonismós (EOK) arith. 2262/87
- Butter for processing into butteroil - Regulation (ECC) No 2262/87
- Beurre destiné à être transformé en butter oil - règlement (CEE) no 2262/87
- Burro destinato ad essere trasformato in burro concentrato - regolamento (CEE) n. 2262/87
- Boter bestemt voor verwerking tot butteroil - Verordening (EEG) nr. 2262/87
- Manteiga destinada à transformação em butteroil - Regulamento (CEE) nº 2262/87.
5. L'intero quantitativo del burro di cui al primo trattino del paragrafo 2 deve essere trasformato nelle imprese di cui allo stesso paragrafo in butteroil contenente almeno il 99,8 % di materie grasse butirriche.
6. Il butteroil è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi, aventi un contenuto netto di almeno 2,2 kg e sui quali è impressa, in caratteri litografati chiaramente visibili e leggibili, la dicitura "Butteroil per esportazione (a finalità sociale) - regolamento (CEE) n. 2262/87" almeno nelle lingue del paese di destinazione e dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione.
7. Ove si ricorra alla facoltà di esportare il burro sotto forma di butteroil, si devono rispettare i termini seguenti:
- il burro deve essere preso in consegna dall'intermediario anteriormente al 1° ottobre 1987, data a partire dalla quale le spese di magazzinaggio sono a carico del governo del paese di destinazione;
- prima di ritirare il burro e comunque non oltre il 15 novembre 1987, l'intermediario deve pagare il prezzo stabilito all', paragrafo 1 e, se del caso, le spese di magazzinaggio, nonché depositare presso l'organismo d'intervento la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 per ogni quantitativo che intenda ritirare;
- l'importazione nel paese di destinazione deve essere effettuata entro il 15 dicembre 1987.
8. L'accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione di esportazione del butteroil di cui al presente articolo ha luogo nello Stato membro in cui il burro è stato trasformato. »
5) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
« Articolo 9
Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 bis, paragrafo 7, terzo trattino, l'esportazione del burro deve aver luogo entro il termine di cui all'allegato. »
6) Il testo inglese dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
« Article 10
On acceptance by the customs service of the export declaration, carried out pursuant to this Regulation, the export licences referred to in Article 8 must be presented. »
7) È inserito il seguente articolo 10 bis:
« Articolo 10 bis
La competente autorità dello Stato membro sul cui territorio sono effettuate le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafi 5 e 6 è responsabile del controllo di tali operazioni. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 1687/76, le spese di controllo sono a carico dell'operatore interessato. »
8) All'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma i termini « del burro » sono sostituiti dai termini « del burro o del butteroil ».
9) All'articolo 11, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.
10) Nell'allegato, punto I, il termine « consegna » è sostituito dal termine « esportazione ».
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