Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 set 1987
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il documento di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79 deve recare, oltre alle informazioni previste dallo stesso paragrafo, anche la menzione del numero d'ordine e della data di rilascio del « certificato P 2 ». 2. L'ufficio doganale di cui all', paragrafo 2 verifica che il documento sia debitamente compilato ed appone la sua vidimazione alla casella 10 dell'originale e delle copie del « certificato P 2 », quale figura nel modello riportato nell'allegato I. 3. Nel caso previsto dall', paragrafo 2 nessun « certificato P 2 » può essere vidimato dall'ufficio doganale di cui all', paragrafo 2. 4. Il « certificato P 2 », unitamente alla copia n. 1, è consegnato all'interessato dall'ufficio doganale. La copia n. 2 del documento è conservata dall'ufficio doganale.
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