Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 set 1987
1. Il « certificato P 2 » e le sue copie sono rilasciati dall'organismo emittente designato da ciascuno Stato membro. Ogni certificato rilasciato è contrassegnato da un numero d'ordine assegnato dall'organismo emittente. Le copie recano un numero d'ordine identico a quello dell'originale. 2. L'organismo emittente conserva la copia n. 3 e consegna l'originale e le altre due copie, muniti della sua vidimazione alla casella 9, quale figura nel modello riportato nell'allegato I, all'esportatore, che deve presentarli all'ufficio doganale nella Comunità all'atto di accettazione della dichiarazione d'esportazione verso gli USA.
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