Art. 1
In vigore dal 10 set 1987
1. Per ottenere il rimborso del contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, le imprese che fabbricano i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2112/87 sono tenute a presentare una dichiarazione di produzione mensile, entro i 15 giorni successivi al mese cui essa si riferisce, conforme al modello riportato nell'allegato II.
2. Il contributo da rimborsare è quello in vigore il mese per il quale è stata presentata la dichiarazione di produzione.
Storico versioni
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