Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 12. (5) Vedi pag. 32 di questa Gazzetta.
Storico versioni

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