Art. 4
In vigore dal 9 set 1987
1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1987.
2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati almeno:
a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare,
b) il nome e l'indirizzo del produttore,
c) il luogo di magazzinaggio del vino,
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,
e) l'indirizzo della distilleria,
f) il riferimento al contratto di magazzinaggio di cui il vino in causa ha formato oggetto.
3. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 9 gennaio 1988.
4. Le operazioni di distillazione vengono effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1988.
Storico versioni
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