Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 set 1987
1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1987. 2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati almeno: a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, b) il nome e l'indirizzo del produttore, c) il luogo di magazzinaggio del vino, d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria, e) l'indirizzo della distilleria, f) il riferimento al contratto di magazzinaggio di cui il vino in causa ha formato oggetto. 3. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 9 gennaio 1988. 4. Le operazioni di distillazione vengono effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1988.
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