Art. 2
In vigore dal 9 set 1987
1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1987.
2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione di cui all', paragrafo 1 e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono:
a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto durante la campagna 1986/1987, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 10;
b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non formi oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 e all'articolo 10 del presente regolamento, per un periodo da stabilirsi.
Possono formare oggetto delle misure di cui al primo comma soltanto i vini oggetto del contratto di magazzinaggio a lungo termine di cui al regolamento (CEE) n. 3950/86. Tali vini devono presentare le caratteristiche prescritte dal suddetto regolamento, salvo per quanto riguarda l'acidità volatile il cui limite non può tuttavia eccedere quello previsto all'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87.
3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 è, per ciascun produttore, quello risultante dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da lui ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.
4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b) per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino sia rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 e il 15 gennaio 1988.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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