Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 53. (4) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 18.
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