Art. 2
In vigore dal 4 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punti 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35.
(5) GU n. l 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(6) GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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