Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:
In vigore dal 4 set 1987
1) All', primo comma, il testo della prima parte di frase è sostituito dal seguente testo:
« Gli organismi d'intervento acquistano il burro loro offerto solo se rispondente ai requisiti posti dall' del regolamento (CEE) n. 985/68, fermo restando il disposto dell' del regolamento (CEE) n. 1897/87 del Consiglio (1) e se:
(1) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35. »
2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 3
Il burro deve essere stato fabbricato in latterie che dispongano di impianti tecnici adeguati:
a) con crema pastorizzata e
b) in condizioni che consentano la fabbricazione di un burro di buona conservazione. »
3) All'articolo 5, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente testo:
« e) la dicitura ''burro di crema acida'' o ''burro di crema dolce'' a seconda dei casi, ovvero ''burro salato'' qualora si tratti del burro previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1897/87. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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