Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fermi restando l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e qualsiasi altra decisione del Consiglio, il dazio si applica sino all'adozione da parte del Consiglio di misure definitive, ma, al più tardi, sino allo scadere di un periodo di due mesi che decorre dal 10 settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 settembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9. (3) GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 11.
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