Art. 2
In vigore dal 1 set 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(4) GU n. L 264 del 23. 10. 1972, pag. 11.
(5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 302 del 28. 10. 1986, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2662:oj#art-2