Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 set 1987
In deroga al divieto di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3677/86, è consentito ricorrere alla compensazione per equivalenza tra i tipi di frumento duro della sottovoce 10.01 B II della tariffa doganale comune e rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 9 del trattato e i tipi di frumento importato della medesima sottovoce della tariffa doganale comune, a condizione che, ricorrendo a tale compensazione, si ottengano paste alimentari delle sottovoci 19.03 A e B della tariffa doganale comune e che tali paste siano esportate negli Stati Uniti d'America e ivi immesse in consumo.
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