Art. 1
In vigore dal 1 set 1987
Per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85, si deve considerare che sussistaro le condizioni economiche richieste, nel caso del frumento duro della sottovoce 10.01 B II della tariffa doganale comune, se scopo delle operazioni di perfezionamento attivo sia la trasformazione del frumento duro in paste alimentari delle sottovoci 19.03 A e B della suddetta tariffa, da esportare negli Stati Uniti d'America per esservi immesse in consumo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2656:oj#art-1