Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 ago 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo giallo nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1987. La pesca del merluzzo giallo nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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