Art. 1
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 28 ago 1987
« 3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato e comunque prima della data di applicazione, l'importo dell'integrazione da versare per 100 kg di cotone non sgranato. »
Storico versioni
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