Art. 1 · Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

Art. 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 28 ago 1987
« 3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato e comunque prima della data di applicazione, l'importo dell'integrazione da versare per 100 kg di cotone non sgranato. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2618:oj#art-1