Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21. (7) GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 67. (8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
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