Art. 15

Art. 15

In vigore dal 27 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (6) GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 11. (7) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1. (9) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.
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