Art. 11

Art. 11

In vigore dal 27 ago 1987
1. Gli Stati interessati adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, più particolarmente, opportune misure di controllo che consentano di accertare l'identità del mosto di uve concentrato oggetto di domanda di aiuto e d'impedire che lo stesso venga stornato dalla sua destinazione. 2. A tale scopo, l'organismo d'intervento esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti: - controllo mediante sondaggio presso gli impianti dell'elaboratore o del fabbricante; - verifica della contabilità di magazzino di ogni elaboratore o fabbricante, ai sensi dell'.
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