Art. 3
In vigore dal 24 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, senza effetto retroattivo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1987.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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