Art. 6 · 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato come segue:

Art. 6

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato come segue:

In vigore dal 21 ago 1987
a) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione corrisponde alla definizione dell'alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83: - 1,68 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 2,75 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,52 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola, - 4,06 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 4,72 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III. per l'alcole neutro ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,97, 1,70, 0,86, 2,59 e 3,04 ECU per % vol e per ettolitro; b) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che risponde alle caratteristiche qualitative fissate dalle disposizioni nazionali applicabili: - 1,57 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 2,64 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,41 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e i vini atti a produrre vino da tavola, - 3,95 ECU per % vol e per ettrolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 4,61 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III. Per l'acquavite di vino ottenuta dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente, a 0,86, 1,59, 0,75, 2,48 e 2,93 ECU per % vol e per ettolitro; c) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: - 1,57 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 2,64 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,41 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, e vini atti a produrre vino da tavola, - 3,95 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 4,61 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III. Per il distillato o l'alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol ottenuto dai vini di cui all', paragrafo 1, secondo comma, gli importi dell'aiuto sono pari, rispettivamente a 0,86, 1,59, 0,75, 2,48 e 2,93 ECU per % vol e per ettolitro. 2. L'aiuto è calcolato sulla base dell'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.
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