Art. 5

Art. 5

In vigore dal 21 ago 1987
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 44 ter del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 38, paragrafo 2 dello stesso regolamento è pari a: - 2,18 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,23 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,02 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola, - 4,52 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A II, - 5,17 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A III. Tali prezzi, sono pari, rispettivamente, a 1,48, 2,20, 1,37, 3,07, 3,52 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna. 2. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino consegnata.
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