Art. 2 · 1. Al fine del presente regolamento:

Art. 2

1. Al fine del presente regolamento:

In vigore dal 21 ago 1987
a) i produttori che nella campagna 1987/1988 hanno ottenuto vini da tavola mediante trasformazione della totalità delle uve destinate alla produzione di vino da tavola da essi raccolte nella propria azienda possono far distillare un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro di vigneto coltivato per la produzione di vino da tavola nella parte francese della zona viticola B e nelle zone viticole CI, CII e CIII e per ettaro di vigneto coltivato nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B; b) i produttori che nella campagna 1987/1988 hanno ottenuto vini da tavola mediante trasformazione di prodotti acquistati o mediante trasformazione di una parte delle uve per vino da tavola da essi raccolte nella propria azienda, nonché le cooperative o le associazioni, possono far distillare un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire del quantitativo del vino da tavola da essi prodotto nel corso della campagna nella parte greca delle zone viticole CIII, nella parte spagnola delle zone viticole o nelle altre zone viticole; c) tuttavia, le cooperative o le associazioni possono, per la parte della produzione di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola della campagna 1987/1988, ottenuto da superfici per le quali i loro aderenti hanno, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un impegno di conferimento totale, far distillare un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che, per queste stesse superfici, non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro della superficie destinata alla produzione di vino da tavola nella parte francese della zona viticola B e nelle zone viticole CI, CII e CIII o per ettaro di vigneto coltivato nella zona A e nella parte tedesca della zona viticola B; d) le cooperative o le associazioni possono, per la parte della produzione di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola della campagna 1987/1988 ottenuto da superfici per le quali gli aderenti non hanno, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un impegno di conferimento totale, far distillare un quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire di questa parte della produzione di vino da tavola da essi elaborata nel corso della campagna nella parte greca della zona viticola CIII, nella parte spagnola delle zone viticole o nelle altre zone viticole; e) Il quantitativo di vino consegnato alla distillazione non può essere inferiore a 5 hl. I produttori che intendono procedere alla distillazione stipulano uno o più contratti di consegna o presentano una o più dichiarazioni. 2. Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applicano le percentuali di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano, in quanto vino, nella colonna vino da tavola della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 2102/84, e dei quantitativi ottenuti dallo stesso produttore dopo la data di presentazione di detta dichiarazione e che risultanto dai registri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75. Il riconoscimento dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui al paragrafo 1 è autorizzato prima che il produttore presenti la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 alle seguenti condizioni: - i quantitativi totali indicati nel contratto o nella dichiarazione non devono superare quelli derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui al paragrafo 1 ai quantitativi di vino da tavola ottenuti dal produttore dall'inizio della campagna 1987/1988 e iscritti nei registri previsti dall' del regolamento (CEE) n. 1153/75; - il versamento dell'aiuto al distillatore o lo svincolo della garanzia sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 da parte del produttore.
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