Art. 10
In vigore dal 21 ago 1987
1. L'importo dell'anticipo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova che la cauzione è stata costituita.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se sono fornite, al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all', paragrafo 4 la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato nonché, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini previsti. Se le prove non sono fornite entro il termine stabilito, ma nei due mesi successivi e se il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.
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