Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 ago 1987
1. Se viene aperta la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, tale distillazione viene effettuata secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione (1), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione (2) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3). Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare il riconoscimento dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all' prima che i produttori abbiano fornito la prova di cui al primo comma, a condizione che in tali contratti o dichiarazioni di consegna figuri una dichiarazione, nella quale il produttore afferma che ha adempiuto gli obblighi di cui al primo comma o che si trova nella condizione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e che si impegna a consegnare i quantitativi residui necessari per completare l'obbligo entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente.
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