Art. 8

Art. 8

In vigore dal 21 ago 1987
1. Gli Stati membri interessati prendono le misure complementari necessarie per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità a norma del presente regolamento, in particolare le idonee misure di controllo. Essi possono altresì richiedere agli operatori informazioni complementari a quelle indicate in allegato. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o ottobre 1987 le misure di cui al paragrafo 1.
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