Art. 7
In vigore dal 21 ago 1987
1. Gli Stati membri di cui all' organizzano un censimento delle scorte di cereali detenute dagli operatori diversi dai produttori e di loro proprietà alla data alla quale il presente regolamento acquista efficacia.
2. Le scorte di cui al paragrafo 1 si considerano come immesse sul mercato a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento. I loro detentori sono tenuti a versare il prelievo di corresponsabilità alle condizioni previste dall'.
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