Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 ago 1987
1. Gli Stati membri di cui all' organizzano un censimento delle scorte di cereali detenute dagli operatori diversi dai produttori e di loro proprietà alla data alla quale il presente regolamento acquista efficacia. 2. Le scorte di cui al paragrafo 1 si considerano come immesse sul mercato a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento. I loro detentori sono tenuti a versare il prelievo di corresponsabilità alle condizioni previste dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2529:oj#art-7