Art. 6
In vigore dal 21 ago 1987
Gli operatori di cui all', paragrafo 2 tengono a disposizione della competente autorità nazionale una contabilità nella quale figurano, tra l'altro, i seguenti dati:
a) nome e indirizzo dei produttori o operatori che hanno fornito loro cereali in chicchi;
b) i quantitativi oggetto delle consegne di cui sopra e relativa data;
c) importo del prelievo di corresponsabilità dedotto;
d) i quantitativi di cereali immessi sul mercato in esenzione dal prelievo.
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