Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2102/84 è modificato come segue:
In vigore dal 19 ago 1987
1) All':
a) il testo del secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« Sono tuttavia dispensati dalla dichiarazione di raccolta i produttori:
- la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva;
- le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma; »
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma e fatti salvi gli obblighi derivanti dall', gli Stati membri possono esonorare dalle dichiarazioni di raccolta:
- i produttori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve;
- i produttori associati o aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione che conferiscono la totalità del loro raccolto, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione. »
2) All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Ove si faccia ricorso alla facoltà di cui all', paragrafo 2, la dichiarazione di produzione di cui al paragrafo 1 deve recare tutte le indicazioni relative alla determinazione della resa per ettaro ottenuta nell'azienda di ciascuno dei produttori. »
3) All'articolo 15, primo comma, i termini « per le campagne viticole 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987 » sono sostituiti dai termini « per le campagne dal 1984/1985 al 1988/1989 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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