Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22. (4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22. (6) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 7. ALLEGATO « ALLEGATO V DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CHICCHI BIANCONATI MEDIANTE IL GRANOTOMO DI POHL PRINCIPIO Solo una parte del campione serve alla determinazione del tasso di chicchi bianconati, anche parzialmente. I chicchi sono tagliati con il granotomo di Pohl. MATERIALE - granotomo di Pohl - pinze, bisturi - vaschetta o bacinella PROCEDIMENTO a) La ricerca si effettua su un campione di 100 g, separato dagli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta. b) Versare il campione in una bacinella e ripartirlo in maniera omogenea. c) Dopo aver inserito una piastra nel granotomo, distribuire una manciata di chicchi sulla griglia, indi scuoterla per fare in modo che resti un solo chicco per alveolo. Abbassare la parte mobile per tenere fermi i chicchi e tagliarli. d) Preparare il numero di piastre necessario per tagliare 600 chicchi almeno. e) Contare il numero di chicchi bianconati, anche parzialmente. f) Calcolare la percentuale dei chicchi bianconati, anche parzialmente. ESPRESSIONE DEI RISULTATI I = massa degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta espressa in grammi; M = percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente nei chicchi puliti esaminati. Percentuale di chicchi bianconati, anche parzialmente nel campione 1.2.3 // // M × (100 I) 100 // = . . . »
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