Art. 2
In vigore dal 17 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 14 agosto 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1987.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.
Storico versioni
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