Art. 2
In vigore dal 13 ago 1987
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalle Filippine verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2121/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.
2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2121/87 dalle Filippine verso la Francia sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86.
3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalle Filippine verso la Francia a decorrere dal 23 giugno 1987 e immessi in libera pratica, sono detratti dai limiti quantitativi stabiliti per il 1987. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetta spediti dalle Filippine verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2121/87.
Storico versioni
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