Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficile delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 2 luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 1987. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.
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