Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 ago 1987
Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1987. La pesca dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento, è proibita.
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