Art. 3
In vigore dal 12 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima dello scadere di detto periodo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1987.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
(3) GU n. C 53 del 28. 2. 1987, pag. 5.
(4) GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 3.
(5) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
Storico versioni
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