Art. 1
In vigore dal 12 ago 1987
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mercurio di cui alla sottovoce 28.05 D della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 28.05-71 e 28.05-79, originario dell'Unione Sovietica.
2. L'importo del dazio è pari a 70 ECU per bombola, di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) oppure a 2,03 ECU per kg netto di mercurio.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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