Art. 1 · Nell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/87, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Nell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/87, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 11 ago 1987
« Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale, purché tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero applicato sull'orecchio dell'animale o mediante un marchio sull'orecchio stesso. In tal caso, nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e l'avvenuta erogazione del premio deve essere accertabile: - sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figuri il relativo numero di identificazione; - oppure, nella misura in cui gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie che permettono di evitare il rischio di una doppia erogazione del premio, sulla scorta di un registro nel quale siano iscritti tutti i capi dell'azienda identificati da un numero, tenuto dai produttori oppure dalle autorità competenti. Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali così identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione. »
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