Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 ago 1987
Gli organismi di intervento dell'Italia, della Spagna e della Grecia procedono all'acquisto di frumento tenero rispondente ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (5), di frumento duro, di orzo e di segala loro offerti a decorrere dal 1o agosto 1987.
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