Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è modificato come segue:
In vigore dal 7 ago 1987
1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 5
1. Per le rivendite diverse da quelle di cui al paragrafo 3, l'offerta prescelta deve corrispondere al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Essa non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato come segue:
- conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (1) se si tratta di determinate varietà di frumento duro;
- applicando il bonifico speciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2727/75 se si tratta di segala di qualità panificabile o di frumento tenero panificabile di qualità superiore;
- applicando la detrazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1570/77; tuttavia, per il frumento tenero offerto all'intervento anteriormente al 1o luglio 1986 e in giacenza presso un organismo di intervento dopo tale data, la detrazione di cui sopra non si applica:
- ai quantitativi acquistati nel quadro delle misure speciali di intervento previste per il frumento tenero panificabile;
- ai quantitativi di frumento tenero acquistati al prezzo di intervento e per i quali non siano state effettuate le analisi delle caratteristiche tecnologiche e fisische di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1570/77.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i prezzi d'acquisto all'intervento da prendere in considerazione nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione sono quelli applicabili l'undicesimo mese, maggiorati dell'importo di una maggiorazione mensile.
3. In caso di rivendita nel corso dei primi tre mesi della campagna di commercializzazione del granturco e del sorgo e nel corso dei primi due mesi della campagna di commercializzazione del frumento tenero, del frumento duro, della segala e dell'orzo, l'offerta prescelta deve corrispondere almeno al prezzo d'acquisto all'intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, maggiorato di una maggiorazione mensile fissata per questa stessa campagna ed adattato eventualmente in conformità del paragrafo 1.
4. Se, nel corso di una campagna, si manifesta una perturbazione nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabile alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al paragrafo 1,
possono essere fissate condizioni particolari di prezzi conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
(1) GU n. L 174 del 16. 7. 1977, pag. 18. »
2) All'articolo 8, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo:
« c) qualora il prezzo di offerta sia inferiore al prezzo minimo da rispettare in caso di rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, se sono accompagnate da un impegno scritto dell'offerente, vistato da un istituto di credito, di costituire una cauzione pari alla differenza tra questi due prezzi entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'arti- colo 15. »
3) All'articolo 12, prima frase, i termini « dodici giorni » sono sostituiti dai termini « otto giorni ».
4) All'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, i termini « dell'articolo 7, paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 7, paragrafo 7 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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