Art. 1
All'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio è aggiunto il testo seguente:
In vigore dal 7 ago 1987
« Frumenti
È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra frumenti teneri della sottovoce 10.01 B I della tariffa doganale comune raccolti nella Comunità, frumenti duri della sottovoce 10.01 B II della tariffa doganale comune raccolti nella Comunità e frumenti importati classificati nelle medesime sottovoci della tariffa doganale comune raccolti in un paese terzo.
Tuttavia, dopo consultazione di un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri riuniti nel quadro del comitato dei regimi doganali economici, la Commissione può prendere una decisione per derogare al divieto di ricorso alla compensazione per equivalenza per i prodotti sopra indicati. »
Storico versioni
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