Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ago 1987
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silicio di cui alla sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 73.02-30, originarie del Brasile. 2. L'importo del dazio è pari a 59 ECU/t netto. 3. Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati ed esportati da Companhia Brasileira Corbureta de Calcio CBCC SA, Italmagnésio SA, Electrometalur SA Indústria e Comércio. 4. È chiusa l'inchiesta relativa alle esportazioni di ferro-silicio originarie dell'Unione Sovietica ed alle esportazioni della stesso prodotto originario del Brasile effettuate dalla Italmagnésio SA. 5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1, è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
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