Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal secondo semestre del terzo periodo di applicazione del prelievo supplementare. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 11.
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